COSTITUITA IL 20 MAGGIO 1997 DAL COMUNE DI PONTEDERA E DALLA PROVINCIA DI PISA
Dal I Gennaio 1999 la Fondazione Pontedera Teatro ha incorporato l'associazione Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale
STATUTO
Articolo 1 Per iniziativa del Comune di Pontedera e della Provincia di Pisa, è costituita
La Fondazione “Pontedera Teatro”
Possono aderire alla Fondazione con la qualifica di Soci: enti pubblici e privati, società, organizzazioni di categoria e soggetti privati che ne facciano richiesta previo conferimento di una quota di partecipazione al fondo di dotazione patrimoniale.
L'adesione risulterà accolta se il Consiglio di Amministrazione avrà espresso l'autorizzazione con la maggioranza dei due terzi dei membri.
I soci sono tenuti a versare, a pena di decadenza, il contributo ordinario annuale.
Articolo 2 La Fondazione, che non ha fini di lucro ha sede in Pontedera, Corso Matteotti n. 37, presso la Sede comunale.
Articolo 3 La Fondazione ha lo scopo di:
• gestire il Teatro o i Teatri ad essa affidati.
• programmare e promuovere condizioni per lo sviluppo e il coordinamento delle iniziative di ricerca e sperimentazione Teatrale, in ambito regionale, nazionale e internazionale.
La Fondazione si propone altresì: a) la produzione e la gestione di spettacoli teatrali, in specie di quelli risultati frutto della sperimentazione e della ricerca di nuovi metodi e tecniche di lavoro, nonché la produzione e/o gestione di materiali filmici ed audiovisivi interessanti lo stesso campo di ricerca;
b) la promozione e l'organizzazione di progetti, corsi, convegni, seminari ed iniziative di studio, attività editoriali ed altre iniziative che contribuiscano alla formazione professionale degli operatori teatrali e ad una più approfondita conoscenza delle attività di sperimentazione e ricerca, in atto in Italia e all'estero; c) la realizzazione di progetti sull'uso sperimentale del teatro nel territorio che inizino a riscoprire momenti della tradizione culturale toscana;
d) la collaborazione con festival e manifestazioni teatrali italiane e straniere su progetti di ricerca e sperimentazione comuni;
e) il sostegno alle iniziative dirette a sperimentare nell'ambito della scuola, strumenti didattici legati all'esperienza della ricerca teatrale;
f) l'assunzione di quelle iniziative atte al conseguimento dei fini statutari della Fondazione, tra cui il subentro anche universale in Associazioni, enti ed istituti a carattere locale, provinciale o regionale con la stessa finalità e specificamente nell'Associazione Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale;
g) la rappresentazione e la diffusione delle attività teatrali di tradizione in tutte le loro espressioni artistiche nel rispetto delle esigenze culturali ed educative della collettività.
La Fondazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici e prendere tutti i provvedimenti utili al raggiungimento dei fini sopra esposti, compreso l'eventuale acquisto o locazione di immobili.
Articolo 4 Il patrimonio della Fondazione è costituito:
• dal fondo di dotazione originario formato dai conferimenti in denaro e di beni mobili ed immobili effettuati dai Soci nonché dai successivi incrementi, a qualsiasi titolo, dello stesso; detto fondo di dotazione deve essere reintegrato annualmente a carico della Fondazione secondo la variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati:
• dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione con proprie disponibilità, da eventuali donazioni, sussidi o contributi di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, organi dello Stato, Regioni, Enti ed Associazioni, nonché da tutti gli altri beni che eventualmente pervenissero alla Fondazioni per atti di liberalità.
Articolo 5 Per le attività svolte al conseguimento delle finalità statutarie la Fondazione utilizza:
a) i redditi derivanti dal patrimonio di cui l'Articolo 4;
b) i contributi ordinari annuali a carico dei Soci determinati ai sensi del successivo Articolo 8;
c) i contributi comunitari, statali, regionali e di enti locali nonché tutti i proventi afferenti alle attività proprie;
d) ogni eventuale altro contributo o provento da parte di enti pubblici e di privati approvato dal Consiglio di Amministrazione;
e) anticipazioni di cassa.
Articolo 6 L'esercizio finanziario ha durata annuale: inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
Articolo 7 Il bilancio preventivo annuale della Fondazione deve essere deliberato in pareggio.
Gli organi di amministrazione della Fondazione non possono assumere impegni di spesa inerenti la disponibilità di bilancio, se non previo reperimento della copertura finanziaria corrispondente. Eventuali disavanzi, derivanti da eventi imprevedibili, dovranno essere obbligatoriamente ripianati entro i due esercizi successivi.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati in attività statutariamente previste.
Articolo 8 La Fondazione Teatro Pontedera, in accordo con il Comune di Pontedera e la Provincia di Pisa concorderà annualmente, preferibilmente prima della fine del mese di ottobre, le forme più opportune per una consultazione, preventiva alla stesura del bilancio, in modo da armonizzare programmi e risorse, o comunque per definire programmi che prevedono specifiche contribuzioni da parte degli Enti fondatori in modo da raccordare bilancio della Fondazione e bilancio degli Enti erogatori.
Articolo 9 Sono organi della Fondazione:
• Il Presidente
• Il Consiglio di Amministrazione
• Il Collegio dei Revisori Ufficiali dei Conti
La prima nomina delle cariche sociali può essere effettuata in sede di atto costitutivo.
Articolo 10 Il Presidente della Fondazione è nominato dal comune di Pontedera.
Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
• ha la rappresentanza legale della Fondazione e ne sovrintende l'attività amministrativa.
• esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione.
• ha il potere di ordinaria amministrazione dei beni della Fondazione, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone la attribuzioni.
• Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
• Coadiuvato dal Direttore cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
• può adottare, in casi di urgenza i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione ad eccezione dell'approvazione dei programmi artistici e dei bilanci; i provvedimenti così adottati dovranno essere notificati al Consiglio nella prima riunione successiva, che deve essere convocata a cura del Presidente entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento.
Il Presidente dura in carica 4 anni.
Articolo 11 Il Vice Presidente esercita, su delega del Presidente o in assenza del medesimo, la rappresentanza legale ed i poteri di ordinaria amministrazione sui beni della Fondazione.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.
Articolo 12 Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente che lo presiede e da tre membri, designati nel modo seguente: a) un rappresentante designato dal Comune di Pontedera, oltre al Presidente. b) due rappresentanti designati dalla Provincia di Pisa.
Il numero dei componenti può essere aumentato fino a sette mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amm.ne tra i nuovi soci.
Articolo 13 Il Consiglio di Amm.ne dura in carica quattro anni.
Gli enti locali partecipanti alla Fondazione provvedono direttamente alle nomine di propria competenza secondo le norme dettate dal proprio ordinamento. Possono altresì provvedere alla revoca dei loro rappresentanti in ogni tempo e senza indennità.
Articolo 14 In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un componente del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla rinuncia, morte, decadenza o revoca, mediante nuove designazioni o nomine da effettuare con le stesse modalità di quelle già attuate per il nominativo uscente.
Articolo 15 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per compiere tutti gli atti che ritiene utili ed opportuni per il perseguimento delle finalità della Fondazione di cui al precedente articolo 3, oltre che relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi, ai rapporti con il personale.
In particolare, e senza che l'esemplificazione costituisca limitazione ai poteri, il Consiglio di Amministrazione:
• discute ed approva i programmi generali della Fondazione;
• discute ed approva il programma artistico ed ogni altro programma specifico di attività predisposto dal direttore;
• delibera l'accettazione dei contributi dei Soci, delle donazioni e dei lasciti, gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili ,nonché la loro utilizzazione;
• discute ed approva le eventuali collaborazioni con organismi culturali e di ricerca italiani e stranieri;
• nomina il Direttore della Fondazione;
• discute ed approva i bilanci, di previsione e consuntivo, predisposti dal Direttore;
• delibera i poteri e i compiti che ritiene di delegare;
• dispone il più conveniente e sicuro impiego dei fondi;
• stabilisce le eventuali indennità dei membri del Consiglio di Amministrazione, eventualmente maggiorate per quegli Amministratori che sono investiti di particolari compiti;
• nomina il proprio Segretario con compiti di consulenza negli atti amministrativi.
Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei membri in carica, propone le variazioni al presente statuto da sottoporre agli organi deliberanti degli enti locali. La proposta si intende approvata quando abbia ottenuto l'adesione espressa degli enti che rappresentano la maggioranza semplice dalle quote del fondo di dotazione.
Articolo 16 I rappresentanti dei soci nel Consiglio di Amministrazione, ai fini delle votazioni, hanno la disponibilità di un (1) voto.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amm.ne è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori.
Le deliberazioni del Consiglio di Amm.ne sono prese a maggioranza assoluta dai presenti.
In caso di parità di voti quello del Presidente è determinante.
Alle riunioni del Consiglio di Amm.ne partecipa con voto consuntivo il Direttore.
Può altresì partecipare, su richiesta del collegio o su richiesta dello stesso Consiglio di Amm.ne, il Presidente del collegio dei revisori. Dalle riunioni del Consiglio di Amm.ne viene redatto verbale tenuto dal Segretario del Consiglio stesso.
Articolo 17 Il Consiglio di Amm.ne si riunisce nella sede della Fondazione o comunque in altra sede sul territorio nazionale, quando ci siano particolari ragioni, almeno due volte l'anno o quando ne sia fatta richiesta da non meno di due consiglieri e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione sarà fatta mediante avviso al domicilio di ciascun amministratore, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo provvedere in casi di urgenza con termini più brevi.
Articolo 18 Il Direttore delle Fondazione viene nominato dal Consiglio di Amm.ne, con incarico professionale quadriennale revocabile e rinnovabile, in base a requisiti di comprovata professionalità, esperienza e cultura.
Il trattamento e la posizione giuridica e normativa del Direttore vengono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amm.ne.
Il Direttore sovrintende all'attività della Fondazione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi ed adotta i provvedimenti di sua competenza necessari per assicurare la regolare esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della Fondazione.
In particolare, il Direttore:
a) elabora progetti e proposte in ordine a tutti i settori di iniziativa della Fondazione sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amm.ne;
b) predispone il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amm.ne;
c) propone il bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amm.ne. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione;
d) coordina e dirige le attività culturali approvate dal Consiglio di Amm.ne;
e) ordina direttamente gli acquisti, nei limiti fissati dal Consiglio di Amm.ne, presentandone la rendicontazione trimestrale;
f) tratta ogni altra questione che gli sia stata delegata dal Consiglio di Amm.ne o dal Presidente;
g) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amm.ne.
Articolo 19 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri:
• due designati dal Comune di Pontedera;
• uno designato dall'Amministrazione Provinciale di Pisa.
I revisori dei conti durano in carica quattro anni; alla scadenza del termine ciascuno di essi può essere confermato nella carica. Il collegio dei revisori dei conti è presieduto di diritto da uno dei due membri designati dal Comune di Pontedera. Il Collegio ha le funzioni, in quanto compatibili, previste dal codice civile per il collegio sindacale nella società per azioni. I revisori dei conti possono assistere con diritto di parola alle riunioni del Consiglio di Amm.ne.
Articolo 20 In caso di estinzione della Fondazione, i beni che restano esaurita la liquidazione, sono devoluti ai Soci Fondatori in proporzione alla loro quota di partecipazione al fondo di dotazione, ai successivi incrementi e ai contributi ordinari effettivamente versati.
Articolo 21 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di fondazioni.
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